Art. 11
Gestione della liquidazione delle passività contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione
In vigore dal 12 lug 1996
Gestione della liquidazione delle passività
contenute nel piano di rilevazione e
formazione del piano di estinzione
1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sè stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. Per le spese della liquidazione l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utile.
2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano. 3. Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.
4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.
5. L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro.
6. In presenza di eventi straordinari o imprevisti che comportano una diminuzione della massa attiva o della mancata vendita di beni disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione propone alla commissione di ricerca per la finanza locale, per il parere di competenza, le necessarie modifiche al piano con l'eventuale richiesta di un'adeguamento del contributo erariale nel rispetto dei limiti massimi consentiti per legge. La revisione del piano di estinzione può essere proposta una sola volta.
7. La disponibilità di cassa, che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, è versata, a cura dell'organo della liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione e ne è data contestuale comunicaziona all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato col mutuo appositamente autorizzato dal Ministero dell'interno, l'importo relativo, fino alla concorrenza della disponibilità residua, è versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro.
7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passività inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresì le ulteriori attività acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-11