Art. 12

Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione e sui danni recati all'ente locale o all'erario

In vigore dal 12 lug 1996
Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione e sui danni recati all'ente locale o all'erario 1. I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale è tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell'art. 25, comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989. 2. I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro entro il termine del 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione, sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi. 3. I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989, sono comunicati direttamente ai creditori perché non a carico dell'ente. 4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di estinzione, a nominare un commissario ad acta per i provvedimenti sostitutivi. 5. In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-12

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