Art. 13

Rendiconto della liquidazione

In vigore dal 12 ott 1993
1. Nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni della liquidazione, l'organo straordinario della liquidazione approva il rendiconto della stessa e trasmette la deliberazione al comitato regionale di controllo ed all'ente locale. 2. Il rendiconto elenca per ciascuna partita attiva e passiva della liquidazione rispettivamente le somme riscosse e pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere. Indica gli scostamenti rispetto al pi- ano di estinzione approvato col decreto del Ministro dell'interno, illustrandone i motivi ed i provvedimenti adottati per l'assestamento del piano. Evidenzia il risultato della gestione della liquidazione. 3. Il rendiconto è redatto secondo lo schema allegato E al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-13

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