Art. 15
Rideterminazione della pianta organica e mobilità del personale .
In vigore dal 12 lug 1996
(Rideterminazione della pianta organica e
mobilità del personale).
1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilità del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale è tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilità dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità, fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-15