Art. 9 bis
Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva .
In vigore dal 12 lug 1996
(Adempimenti dell'ente locale relativi
alla massa passiva).
1. L'ente locale è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
2. L'ente è tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
3. L'ente dissestato è altresì tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilità specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-9-bis