Art. 14

Principi del bilancio riequilibrato e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato

In vigore dal 12 lug 1996
Principi del bilancio riequilibrato e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato 1. L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale è deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario nominato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed è presentata al Ministro dell'interno nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione. L'inosservanza del termine per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato integra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990. 2. La deliberazione con la quale l'ente adotta l'ipotesi di bilancio è soggetta al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo. 3. L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di relazione previsionale e programmatica per il triennio che ne costituisce allegato. 4. L'ipotesi di bilancio è formulata: a) obbligatoriamente, sulla base della previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialmente evasa; b) sulla base del contributo erariale per l'allineamento alla me- dia dei contributi erariali dei comuni della stessa classe demografica, calcolata ad inizio dell'anno relativo all'ipotesi di bilancio, a norma dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989; c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza; d) sulla base dell'eliminazione dei servizi non indispensabili e del contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza; e) sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti e con altri soggetti esercenti attività creditizia; f) sulla base di un contributo una tantum del Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale posto in mobilità; g) sulla base del contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonché delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell'ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende. 5. Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, l'ente locale delibera: a) l'aumento di tutte le imposte e tasse (compreso il contributo per gli oneri di urbanizzazione) e di tutti i canoni patrimoniali alle misure massime stabilite dalla legge; b) provvedimenti di immediata applicazione tendenti ad eliminare ogni caso di evasione dei tributi e dei canoni patrimoniali; c) la rideterminazione della pianta organica con la riduzione della stessa entro il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza; d) IL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA; e) i provvedimenti relativi al risanamento economico-finanziario degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonché delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali dell'ente, secondo le norme vigenti in materia. 6. L'ipotesi di bilancio è stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o più di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili. 7. La presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di cui al comma 1 si intende realizzata mediante il deposito dell'atto alla commissione di ricerca per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, unitamente ai seguenti documenti: a) relazione previsionale e programmatica, nella quale sia data dimostrazione della razionalizzazione dei servizi e della maggiore economicità ed efficienza che si vuole raggiungere, con allegati i piani finanziari delle opere pubbliche realizzate negli ultimi tre anni o in corso di realizzazione; b) relazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, sull'ipotesi di bilancio; c) rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio, redatto sul modello conforme all'allegato F al presente decreto; d) deliberazioni di aumento dei tributi e dei canoni patrimoniali; e) deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi; f) deliberazioni di rideterminazione della pianta organica e di mobilità del personale. 8. È fatto obbligo all'ente di trasmettere gli estremi dell'esecutività della deliberazione e le eventuali modifiche apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno. 9. La deliberazione è anche trasmessa, a mezzo del servizio postale, al prefetto della provincia.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-14

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