Art. 5
Competenze dell'organo straordinario di liquidazione
In vigore dal 12 lug 1996
1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;
b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336;
d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio;
e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti;
f) transazione delle vertenze;
g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;
h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;
i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi;
l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile;
m) individuazione ed acquisizione delle attività che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;
n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passività accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
q) deliberazione del rendiconto della gestione.
1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-5