Art. 2

Aspetti formali e contenuto della deliberazione

In vigore dal 12 lug 1996
1. La deliberazione di dissesto è adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all', senza la previa adozione di alcun altro provvedimento. 2. IL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. 3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell'art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993. 4. La deliberazione di dissesto è soggetta al controllo di legittimità previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. È pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge. 5. La deliberazione di dissesto è trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutività, alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia. 6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-2

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