Art. 1

Elementi identificativi dello stato di dissesto

In vigore dal 12 ott 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 21, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità appli- cative del risanamento di enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 giugno 1993 e nell'adunanza generale del 22 luglio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: . Elementi identificativi dello stato di dissesto 1. Si ha stato di dissesto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, quando l'ente è nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero nei confronti dell'ente vi siano crediti liquidi ed esigibili che non trovino valida copertura finanziaria, a norma di legge, con mezzi di finanziamento autonomi dell'ente senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. Si ha stato di dissesto anche quando è stato già fatto ricorso alle procedure previste dall'art. 24 del decreto-legge n. 66 del 1989, senza ottenere la re- ale estinzione dei debiti. 2. Il mancato assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili può risultare dall'impossibilità per l'ente, pur riducendo tutte le spese relative a servizi non indispensabili, di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza, a causa di elementi strutturali non eliminabili se non con il ricorso alla procedura di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-1

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