Capo VIII

Art. 70

LICENZE, BREVETTI, ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI

In vigore dal 9 ago 1992
- LICENZE, BREVETTI, ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI 1.- Le licenze e brevetti costituiscono i titoli che consentono l'esercizio delle attività professionali autorizzate, svolte in modo esclusivo o concorrente con altri compiti e/o mansioni affidate nel quadro della organizzazione aziendale per la resa dei servizi di assistenza al volo. Le abilitazioni e certificazioni indicano speciali facoltà, limitazioni o condizioni relative all'attività autorizzata. 2.- Al personale incaricato di svolgere operazioni relative ai servizi ATS/AIS/MET/TLC sono rilasciati i titoli di cui al precedente punto 1. - sulla base dei requisiti fissati dagli allegati tecnici alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e relativi annessi, modificazioni ed integrazioni, approvata e resa esecutiva con D.L. 6 marzo 1948, n. 616 ratificato con legge 7 aprile 1956, n. 561. 3.- Al personale CTA è rilasciata licenza; al personale EAV e MET.PRE.RE è rilasciato brevetto. Licenza e brevetto fanno fede della conseguita capacità professionale e del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività professionali relative ai servizi di istituto in connessione rispettivamente con le specifiche abilitazioni e certificazioni trascritte sui relativi documenti personali. 4.- Licenza e brevetto hanno, nell'ambito delle attività di resa dei servizi di assistenza al volo, valore di titolo professionale anche in assenza di abilitazioni e certificazioni trascritte o nei casi di loro decadenza o sospensione. Le abilitazioni e certificazioni trascritte autorizzano il titolare a compiere tutte le operazioni relative per la resa dei servizi cui le stesse si riferiscono. Licenza e brevetto, ai fini dell'esercizio delle attività cui si riferiscono, sono considerate valide solo in connessione con una o più abilitazioni o certificazioni. 5.- Il rilascio delle licenze e brevetti è effettuato con provvedimento del Direttore Generale dall'Azienda; le trascrizioni su tali documenti di abilitazioni e certificazioni sono effettuate con provvedimento del Direttore Centrale del Servizio Tecnico-operativo. Il rilascio di licenze e brevetti è subordinato a requisiti di: a) età, che in nessun caso può essere inferiore ai 18 anni; b) titolo di studio, non inferiore al diploma di scuola media secondaria superiore di 2 grado o equipollente (ad eccezione del personale transitato in AAAVTAG ai sensi dell' DPR 145/81 e del personale appartenente agli ex ruoli transitori Commissariali); c) idoneità psico-fisica alle funzioni e mansioni; d) capacità attitudinale, conoscenza e/o esperienza professionali, valutate sulla base di specifici esami di idoneità e/o attraverso particolari corsi di formazione tenuti dall'Azienda o da questa riconosciuti. Le abilitazioni e certificazioni sono rilasciate, rinnovate o reintegrate al termine dei prescritti periodi di istruzione, qualificazione ed addestramento sul lavoro (on the job training). 6.- Possono essere riconosciuti licenze e brevetti conseguiti in Italia o all'estero in quanto conformi alla regolamentazione internazionale di cui al precedente punto 2 integralmente o parzialmente; allo scopo può essere adottata specifica tabella di equiparazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo