Capo VIII
Art. 74
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
In vigore dal 9 ago 1992
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, fino all'importo di lire 42 miliardi e 300 milioni, si fa fronte con le disponibilità di bilancio dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
TESINI, Ministro dei trasporti
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 21
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-74