Capo VIII
Art. 71
EFFETTI SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
In vigore dal 9 ago 1992
- EFFETTI SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
1. Per il personale che cessa dal servizio a qualsiasi titolo nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento e cioè fra il 1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993 il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alle date del 1 gennaio e 1
luglio 1991, 1o gennaio e 1o luglio 1992, 1o gennaio 1993 con decorrenza dalle date medesime.
2. In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento saranno determinati gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-71