Capo VIII

Art. 68

TUTELA PER PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE

In vigore dal 9 ago 1992
- TUTELA PER PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE 1.- In attuazione dell' del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico, grave debilitazione psico- fisica o di portatore di handicap e che si impegnino o debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e/o riabilitazione, sono stabilite le seguenti misure di sostegno da prevedersi in relazione alle modalità di esecuzione del progetto: a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'assenza per malattia prevista dalle vigenti disposizioni regolamentari, compete un assegno alimentare pari al 50% della retribuzione base spettante al momento della concessione dell'aspettativa; tale periodo di aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, economica e delle ferie e del trattamento di quiescenza e previdenza; b) riduzione dell'orario di lavoro, con applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale per il periodo richiesto dal progetto; c) eventualmente ricongiungimento con la famiglia anagrafica e/o utilizzazione in mansioni dello stesso settore professionale diverse da quelle abituali quando tali mansioni siano individuate dalla struttura sanitaria pubblica come necessario supporto della terapia in atto. 2.- I dipendenti i cui parenti entro il 1 o, in mancanza, il 2 grado si trovino nelle condizioni previste al comma 1 ed abbiano iniziato il progetto di recupero e/o riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza diritto a retribuzione per la durata del progetto medesimo anche in eccedenza ai limiti previsti dal Regolamento del personale. 3.- L'Azienda dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente il rispetto dei progetti indicati agli effetti del mantenimento delle misure adottate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo