Art. 3
In vigore dal 18 apr 1992
1. I limiti di somma indicati nell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, sono così modificati:
a) il limite di cui al comma 1, lettera b), è elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000;
b) i limiti di cui al comma 1, lettera c), di L. 240.000 e L. 2.400.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 500.000 e L. 10.000.000;
c) il limite di cui al comma 1, lettera d), è elevato da L. 240.000 a L. 500.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-31;256#art-3