Art. 4
In vigore dal 18 apr 1992
1. Il limite di somma indicato al comma 2, lettera b), dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, è elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-31;256#art-4