Art. 2
In vigore dal 18 apr 1992
1. Il limite delle eccedenze di cassa di L. 10 previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 147 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 2.400 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, è ulteriormente elevato a L. 10.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-31;256#art-2