Art. 6
In vigore dal 18 apr 1992
1. Il comma 2 dell'art. 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, è sostituito dai seguenti:
" 2. Il rimborso degli assegni scaduti di validità può avvenire:
a) mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso;
b) mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto;
c) mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera b) a favore di quelli intestati agli aventi diritto.
2-bis. Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
SCOTTI, Ministro dell'interno
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 16
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-31;256#art-6