Art. 6

In vigore dal 18 apr 1992
1. Il comma 2 dell'art. 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, è sostituito dai seguenti: " 2. Il rimborso degli assegni scaduti di validità può avvenire: a) mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso; b) mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto; c) mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera b) a favore di quelli intestati agli aventi diritto. 2-bis. Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri ROGNONI, Ministro della difesa FORMICA, Ministro delle finanze MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia SCOTTI, Ministro dell'interno CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 16
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