Art. 1

In vigore dal 18 apr 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni; Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi; Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1951, n. 758; Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi bancoposta); Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento dei limiti riguardanti alcuni servizi di bancoposta; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Il limite di importo di L. 5 previsto dall' del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 1.200 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, è ulteriormente elevato a L. 10.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-31;256#art-1

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