Art. 5
In vigore dal 18 apr 1992
1. L'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Ritiro dei vaglia e pagamento ai mittenti). -
1. È in facoltà del mittente chiedere, previa corresponsione del previsto diritto fisso di contrordine, la restituzione dei vaglia al proprio indirizzo, prima che siano stati consegnati al destinatario, per ottenerne il pagamento, entro i termini di validità, presso l'ufficio di emissione o presso altri uffici.
2. Il pagamento al mittente presso un ufficio diverso da quello di emissione deve essere effettuato previa riscossione del diritto fisso di cui all'art. 34.
3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento al mittente, entro i termini di validità, dei vaglia respinti.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-31;256#art-5