Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 apr 1992
1. I limiti di somma indicati nell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, sono così modificati: a) il limite di cui al comma 1, lettera b), è elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000; b) i limiti di cui al comma 1, lettera c), di L. 240.000 e L. 2.400.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 500.000 e L. 10.000.000; c) il limite di cui al comma 1, lettera d), è elevato da L. 240.000 a L. 500.000.
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