Art. 9

In vigore dal 10 ott 1991
1. È fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali. Non è consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; è fatto, altresì, assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati. La riproduzione in testi e riviste dei documenti desunti dagli archivi elettronici è consentita soltanto su espressa autorizzazione della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e deve contenere l'indicazione dell'ufficio tecnico erariale emittente, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-9

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