Art. 5

In vigore dal 10 ott 1991
1. L'autorizzazione può cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze può revocare, sospendere o limitare la concessione nel caso in cui subentrino motivi di interesse pubblico o si verifichino gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo