Art. 1

In vigore dal 10 ott 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verrà assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici erariali competenti per territorio nei limiti delle potenzialità dei sistemi medesimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo