Art. 3
In vigore dal 10 ott 1991
1. L'autorizzazione è concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacità elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nei singoli uffici tecnici erariali, tenuto conto anche delle disponibilità di collegamento esistenti al momento del rilascio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-3