Art. 3

In vigore dal 10 ott 1991
1. L'autorizzazione è concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacità elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nei singoli uffici tecnici erariali, tenuto conto anche delle disponibilità di collegamento esistenti al momento del rilascio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo