Art. 4
In vigore dal 10 ott 1991
1. Sono ammessi ad usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti:
a) categoria A: organi dello Stato, enti pubblici titolari, a norma di legge, dei diritti di acquisizione o di consultazione gratuita degli atti dei catasti;
b) categoria B: enti, persone giuridiche non comprese nella categoria A e persone fisiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-4