Art. 7

In vigore dal 27 lug 1997
1. L'utente dovrà collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza del Dipartimento del territorio. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonché quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovrà dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle finanze che vi potrà provvedere direttamente od avvalendosi di società all'uopo delegate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-7

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