Art. 12

In vigore dal 10 ott 1991
1. L'utente che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario. 2. Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede, concentrati in una linea telefonica. In tale ipotesi le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-12

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