Art. 10
In vigore dal 10 ott 1991
1. La violazione dei divieti di cui all' comporta la revoca della concessione e, ove ricorra il caso, la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-10