Art. 10

In vigore dal 10 ott 1991
1. La violazione dei divieti di cui all' comporta la revoca della concessione e, ove ricorra il caso, la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-10

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