Art. 14
In vigore dal 10 ott 1991
1. La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 68
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-07-10;305#art-14