Art. 8
In vigore dal 2 apr 1991
1. All'art. 32 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi:
" 2. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all', comma 2, della legge, al momento della convocazione dovrà essere concordato l'ordine del giorno nonché predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno.
3. I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all', comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all', comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86#art-8