Art. 10
In vigore dal 2 apr 1991
1. Dopo l'art. 38 del regolamento è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 39. - I rimborsi spese di viaggio per i membri che partecipano alle riunioni dei comitati e alle riunioni congiunte con l'ufficio consolare, ovvero con la rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni di cui all', comma 2, della legge, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi per l'uso del mezzo di trasporto pubblico meno costoso, sono posti a carico delle spese di funzionamento dei comitati.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86#art-10