Art. 6
In vigore dal 2 apr 1991
1. Il quarto comma dell'art. 17 del regolamento è così sostituito:
" 4. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86#art-6