Art. 9
In vigore dal 2 apr 1991
1. All'art. 33 del regolamento è aggiunto il seguente comma:
" 3. Ciascun comitato può assumere un'unità di personale, ai fini e secondo le modalità previste dall' della legge. La retribuzione di tale personale è determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovrà trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86#art-9