Art. 7

In vigore dal 2 apr 1991
1. All'art. 29 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi: " 6. Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall', comma 2, della legge - chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell', commi 1 e 2, della legge. 7. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86#art-7

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