Art. 4

In vigore dal 2 apr 1991
1. Il terzo comma dell' del regolamento è sostituito dal seguente: " 3. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all', comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86#art-4

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