Art. 3
In vigore dal 2 apr 1991
1. I compiti e le attribuzioni assegnati al capo dell'ufficio consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza diplomatica o ad un funzionario da questi delegato ove ricorrano le condizioni previste dall', comma 2, della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-03-08;86#art-3