Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca
Art. 20
M o b i l i t à
In vigore dal 22 giu 1991
1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
Livello professionale V e superiori.......... L. 3.500.000 Livello professionale VI................ L. 3.000.000 Livello professionale VII............... L. 2.500.000 Livello professionale VIII ed inferiori........ L. 2.000.000
2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad altro, all'interno del comparto, sono disposti dal presidente dell'ente o istituzione presso cui il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'ente o istituzione di appartenenza e sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica.
3. I trasferimenti di cui al comma 2. sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza al livello professionale e profilo professionale di inquadramento dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-20