Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 21

Lavoro in turni

In vigore dal 22 giu 1991
1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per le necessità di servizio di particolari organi dell'amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, è consentito il ricorso a turni di lavoro. 2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate le attività interessate, le modalità di effettuazione dei turni e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti principi generali: la turnazione potrà essere a ciclo continuo oppure articolata su due e o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non può coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in servizio; è stabilito il limite massimo di dieci turni notturni mensili; per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente di L. 2.500, L. 5.200, L. 8.800, per ogni ora di lavoro. 3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese; quelle rese tra le ore 6 e l'orario iniziale della fascia obbligatoria di presenza ai fini del compenso sono parificate a quelle pomeridiane. 4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario. 5. Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di servizio è corrisposta l'indennità chilometrica di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo