Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca
Art. 24
Benefici di natura assistenziale e sociale
In vigore dal 22 giu 1991
1. La normativa di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni si applica a tutti gli enti di cui all' della legge 9 maggio 1989, n. 168, in alternativa alla normativa attuale.
2. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è elevato a L. 900.000.
3. Nei casi di eccezionale gravità l'importo del sussidio può essere elevato fino a L. 2.500.000, previo parere del direttore generale gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono elevati rispettivamente a L. 450.000 e a L. 750.000.
4. L'importo di cui al quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 è elevato a L.
100.000.000.
5. L'importo massimo dei prestiti di cui al punto 4 dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, è determinato con riferimento agli emolumenti a carattere fisso e continuativo.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
7. Per l'applicazione della normativa di cui sopra, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativamente agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria relativamente alle stazioni sperimentali per l'industria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-24