Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 19

Effetti dei nuovi stipendi

In vigore dal 22 giu 1991
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale. 2. In ottemperanza al disposto dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dagli , al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. 3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-19

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