Art. 19 · Effetti dei nuovi stipendi
Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 19

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Effetti dei nuovi stipendi

In vigore dal 22 giu 1991
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale. 2. In ottemperanza al disposto dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dagli , al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. 3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-19