Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca
Art. 17
Nuovi stipendi
In vigore dal 22 giu 1991
1. I valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 sono così stabiliti, a regime, tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2 e fatta eccezione per il personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali:
I livello professionale.............. L. 38.591.873 II livello professionale.............. L. 27.681.248 III livello professionale.............. L. 19.710.000 IV livello professionale.............. L. 18.071.000 V livello professionale.............. L. 15.531.000 VI livello professionale.............. L. 13.331.000 VII livello professionale.............. L. 11.331.000 VIII livello professionale.............. L. 10.081.000 IX livello professionale.............. L. 9.031.000 X livello professionale.............. L. 7.981.000
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione
dei nuovi trattamenti di cui al comma 1° sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990; con pari decorrenza sono attribuiti i benefici economici derivanti dall'applicazione delle norme di primo inquadramento di cui all' del presente accordo.
3. Per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al
personale inquadrato nelle qualifiche e profili sotto riportati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, competono i seguenti importi lordi (una tantum):
Qualifiche
------
Livello I........................ L. 320.000 Livello II........................ L. 340.000 Livello III....................... L. 430.000 Livello IV........................ L. 500.000 Livello V........................ L. 550.000 Livello VI........................ L. 600.000 Livello VII....................... L. 700.000 Livello VIII....................... L. 830.000 Livello IX........................ L. 970.000
4. Dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale di cui al
comma 1° competono i seguenti valori stipendiali annui lordi, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000:
I livello professionale.............. L. 33.558.000
II livello professionale.............. L. 24.070.000
III livello professionale............. L. 16.698.000
IV livello professionale.............. L. 15.726.000
V livello professionale.............. L. 13.506.000
VI livello professionale.............. L. 11.456.000
VII livello professionale.............. L. 9.806.000
VIII livello professionale............. L. 8.831.000
IX livello professionale.............. L. 7.956.000
X livello professionale.............. L. 6.931.000
5. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 2 gli
stipendi annui lordi del personale che riveste qualifiche dirigenziali sono fissati in:
Livelli
-------
I Dirigente generale............. L. 45.131.987
II Dirigente di I fascia........... L. 35.277.533
III Dirigente................. L. 23.709.260
Al maturare di due anni di anzianità al dirigente compete lo stipendio annuo lordo di L. 26.455.654.
6. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'indennità di cui al comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 è sostituita da un assegno aggiuntivo - che mantiene le stesse caratteristiche della predetta indennità - determinato in lire 4.410.000 sino al quarto anno di anzianità; in L. 5.145.000 dal quinto all'ottavo anno; in L. 5.880.000 dal nono al dodicesimo anno; in L. 6.615.000 dal tredicesimo al quattordicesimo anno e in L. 7.350.000 dal quindicesimo anno.
7. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente comma compete al personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo inquadrato al III livello professionale.
8. L'assegno aggiuntivo per il personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e di tecnologo, inquadrato nel I e nel II livello professionale resta determinato dal comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
9. In attesa di un riordino complessivo della dirigenza amministrativa, cui gli enti e le istituzioni dovranno conformarsi, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione all'importanza della direzione delle strutture, alla rilevanza dell'attività di consulenza propositiva, nonché alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. Tale indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,8.
10. Le singole amministrazioni con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti dell'indennità da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.
11. Il personale dirigenziale e quello dei profili di ricercatore e tecnologo è escluso dalla fruizione di qualsiasi istituto incentivante di cui al presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.
12. La nuova disciplina dell'indennità di funzione di cui al comma 9 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Fino alla predetta data il personale dirigente continua a percepire l'indennità incentivante ed i compensi per il lavoro straordinario.
13. Per la istituzione dell'indennità di funzione di cui al precedente comma 9 il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro e per il Ministero dell'agricolturae delle foreste e Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatorelativamente agli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per l'industria.
14. Ferma restando l'attuale normativa di stato giuridico, ai direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete:
a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 e succes- sive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca;
b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 40%;
c) per gli enti di cui all'° comma, lettera a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
15. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al personale destinatario dell' della legge n. 88/89, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, ancorchè inquadrato nel IV livello professionale, compete - ad personam - il trattamento stipendiale determinato secondo la previgente normativa fino ad eventuale acquisizione di livello professionale superiore secondo le disposizioni del presente Accordo. Tale personale segue, per il trattamento accessorio, la disciplina prevista per tutto il personale inquadrato nel IV livello professionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-17