Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 15

Fondo per il miglioramento dell'efficienza

In vigore dal 22 giu 1991
1. Il fondo di incentivazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 dicembre 1990. 2. Per le finalità di cui al successivo articolo, a decorrere dal 31 dicembre 1990 è costituito presso ciascuna istituzione ed ente un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza", che è alimentato: a) dall'importo corrisposto nell'anno 1989 per lavoro straordinario e per incentivazione; tale importo non potrà comunque essere inferiore alla somma pari a 250 ore di straordinario per il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 1988 ed alle tariffe per lavoro straordinario a tale data vigenti. I successivi incrementi derivanti da nuove assunzioni di personale e da revisione delle tariffe per lavoro straordinario vanno riferiti esclusivamente al personale destinatario dell'utilizzazione del "Fondo"; b) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi ed all'erogazione dell'indennità meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989, nonché dell'importo destinato nell'anno 1989 alle indennità di rischio, maneggio valori, reperibilità, sede disagiata, indennità di incentivazione e funzionalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, al compenso particolare previsto per l'Istituto superiore di sanità dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ed alle altre indennità comunque denominate e già deliberate nonché a quelle già previste da preesistenti specifiche disposizioni di legge; c) dalla quota dell'0,80% monte salari annuo relativa a ciascun istituzione ed ente di cui al 1° comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568; d) da un'importo pari al trenta per cento dei ricavi netti (dedotti tutti i costi ivi comprese le spese del personale interamente o per la quota di pertinenza) derivati dalla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza di cui al comma 4 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. 3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dagli enti, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguemento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza. La quota predetta è definita in sede di contrattazione decentrata di livello di ente. 4. Per le istituzioni ed enti destinatarie di disposizioni legisla- tive di istituzione, di finanziamenti o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli correlati al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, di altre indennità di istituto e similari comunque denominate ovvero per le Istituzioni ed enti eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera c) del comma secondo è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni. 5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente agli istituti di sperimentazione agraria e per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle stazioni sperimentali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-15

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