Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 12

Attività culturali e ricreative

In vigore dal 22 giu 1991
1. Nell'ambito di quanto stabilito nell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative. 6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all' del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-12

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