Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca
Art. 11
Formazione professionale
In vigore dal 22 giu 1991
1. In attuazione delle disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la formazione professionale costituisce una attività istituzionale nelle istituzioni e negli enti di ricerca a fronte della necessità di garantire una sempre più alta professionalità e quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le specializzazioni che la rapidità della crescita del sistema ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie.
2. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi generali sono formulati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre istituzioni o enti.
3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere attività di formazione propedeutiche all'assunzione ed attività di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse.
4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri, potranno essere assunte da un singolo ente o istituzione o da più enti o istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario, forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le università e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, potranno, altresì, essere chiamati a contribuire allo svolgimento di tali attività esperti italiani e stranieri.
5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione potranno avvalersi, anche, delle iniziative che altre istituzioni dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o più enti di ricerca.
6. L'attività di formazione sarà svolta in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti.
7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
8. La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.
9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la scelta dei docenti, per le modalità di partecipazione, per le certificazioni finali nonché i criteri generali di valutazione dei programmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-11