Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 6

Igiene e sicurezza sul lavoro

In vigore dal 22 giu 1991
1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio, l'ente provvederà ad istituire per i dipendenti addetti ai predetti settori un apposito libretto sanitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-6

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