Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca
Art. 3
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali
In vigore dal 22 giu 1991
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione sono i seguenti:
1) igiene e sanità pubblica;
2) attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;
3) sicurezza prevenzione sul lavoro;
4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali;
5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;
6) centri elaborazione dati e banche dati;
7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
8) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui al successivo , la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerche scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;
b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;
c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
d) cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;
e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la continuità dei servizi essenziali;
f) attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;
g) attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;
h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
m) attività relative ad emergenza nel campo della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro;
n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di settori e di territori;
o) attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;
p) pagamento degli stipendi e certificazione per l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-3