Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 26

Indennità di rischio da radiazioni

In vigore dal 22 giu 1991
1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. 2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio. 3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente. 4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-26

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