Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 31

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

In vigore dal 6 apr 1995
1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell', sono corrisposti, a carico della istituzione o dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o all'ente di appartenenza.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo 31 dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 770/94 per effetto dell'art. 54 del d.lgs n. 29/93.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-31

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