Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca

Art. 33

Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti

In vigore dal 6 apr 1995
1. Nell'ambito di ciascuna istituzione o ente di ricerca e sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all' è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'Istituzione o nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le modalità per la concessione dei permessi retributivi vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 4. Ai dirigenti sindacali di cui all' sono concessi a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui all' ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai congressi e convegni nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma. 5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali, sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alle istituzioni o agli Enti per i conseguenziali adempimenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6) che cessa di avere efficacia il presente articolo 33 dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 770/94 per effetto dell'art. 54 del d.lgs n. 29/93.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-12;171#art-aid-33

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